Art. 11

Prescrizioni relative ai residui di antiparassitari nei prodotti di origine animale e nei prodotti composti

In vigore dal 6 set 2022
Prescrizioni relative ai residui di antiparassitari nei prodotti di origine animale e nei prodotti composti I prodotti di origine animale e i prodotti composti entrano nell’Unione solo da paesi terzi che forniscono garanzie dell’esecuzione di controlli rappresentativi sui residui di antiparassitari al fine di dimostrare che tali prodotti rispettano i livelli massimi di residui stabiliti nel regolamento (CE) n. 396/2005. Tali garanzie sono almeno equivalenti a quelle previste dai programmi nazionali pluriennali di controllo dei residui di antiparassitari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/1355.
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