Art. 12

Prescrizioni relative ai contaminanti nei prodotti di origine animale e nei prodotti composti

In vigore dal 6 set 2022
Prescrizioni relative ai contaminanti nei prodotti di origine animale e nei prodotti composti I prodotti di origine animale e i prodotti composti entrano nell’Unione solo da paesi terzi che forniscono garanzie che tali prodotti rispettano le tolleranze massime per i contaminanti stabilite in base al regolamento (CEE) n. 315/93. Tali garanzie sono almeno equivalenti a quelle previste dai piani di controllo nazionali pluriennali stabiliti conformemente al regolamento delegato (UE) 2022/931 e al regolamento di esecuzione (UE) 2022/932.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2022:2292:oj#art-12

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo