Art. 12
Prescrizioni relative ai contaminanti nei prodotti di origine animale e nei prodotti composti
In vigore dal 6 set 2022
Prescrizioni relative ai contaminanti nei prodotti di origine animale e nei prodotti composti
I prodotti di origine animale e i prodotti composti entrano nell’Unione solo da paesi terzi che forniscono garanzie che tali prodotti rispettano le tolleranze massime per i contaminanti stabilite in base al regolamento (CEE) n. 315/93. Tali garanzie sono almeno equivalenti a quelle previste dai piani di controllo nazionali pluriennali stabiliti conformemente al regolamento delegato (UE) 2022/931 e al regolamento di esecuzione (UE) 2022/932.
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