Art. 13
Prescrizioni relative agli stabilimenti
In vigore dal 6 set 2022
Prescrizioni relative agli stabilimenti
1. Le partite delle seguenti merci entrano nell’Unione solo se sono spedite da, e ottenute o preparate in, stabilimenti che figurano negli elenchi redatti e aggiornati conformemente all’articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punti ii) e iii), del regolamento (UE) 2017/625:
a)
prodotti di origine animale per cui sono fissati i requisiti di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 e per cui nell’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87 sono stati stabiliti i seguenti codici:
i)
i codici NC di cui ai capitoli da 2 a 5, 15 o 16; o
ii)
le sottovoci SA di cui alle voci 1702, 2105, 2106, 2301, 2932, 3001, 3002, 3501, 3502, 3503, 3504, 4101, 4102 o 4103;
b)
germogli di cui alle seguenti sottovoci SA: 0704 90, 0706 90, 0708 10, 0708 20, 0708 90 o 1214 90 di cui all’allegato I, parte seconda, del regolamento (CEE) n. 2658/87.
2. Gli stabilimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere inclusi negli elenchi di cui all’articolo 127, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (UE) 2017/625 solo se, oltre alle garanzie di cui all’articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punti ii) e iv), del regolamento (UE) 2017/625, il paese terzo in cui sono situati gli stabilimenti fornisce le seguenti garanzie:
a)
che tali stabilimenti, congiuntamente agli stabilimenti che manipolano materie prime di origine animale impiegate nella fabbricazione dei prodotti di origine animale di cui al paragrafo 1, lettera a), sono conformi alle prescrizioni applicabili di cui all’articolo 126, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, in particolare a quelle di cui al regolamento (CE) n. 853/2004, o a prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti;
b)
che tali stabilimenti, se del caso, manipolano esclusivamente materie prime di origine animale provenienti da paesi terzi in cui esiste un piano di sorveglianza dei residui approvato per tale categoria di prodotti conformemente al regolamento delegato (UE) 2022/1644 e al regolamento di esecuzione (UE) 2022/1646, o da Stati membri;
c)
di disporre effettivamente del potere di bloccare l’ingresso nell’Unione di prodotti di origine animale a partire da tali stabilimenti qualora questi non rispettino le prescrizioni pertinenti dell’Unione o prescrizioni riconosciute come almeno equivalenti.
3. La Commissione fornisce agli Stati membri gli eventuali elenchi nuovi e aggiornati che riceve dalle autorità competenti del paese terzo conformemente all’articolo 127, paragrafo 3, lettera e), punto iii), del regolamento (UE) 2017/625 e pubblica tali elenchi sul suo sito web.
4. Gli Stati membri consentono l’ingresso nell’Unione delle partite di cui al paragrafo 1 solo a condizione che i certificati ufficiali che devono accompagnarle conformemente alle norme applicabili dell’Unione siano rilasciati dalle autorità competenti del paese terzo a partire dalla data di pubblicazione, da parte della Commissione, degli elenchi di stabilimenti di cui al paragrafo 1.
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