Art. 24

Disposizioni transitorie

In vigore dal 1 ago 2022
Disposizioni transitorie Fatto salvo l', paragrafo 3, in caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all', gli Stati membri vietano l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione dei veicoli appartenenti a gruppi le cui prime due cifre sono 11, 12, 13, 42, 43, 61, 62 e 63, a decorrere dal 1o luglio 2024.
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