Art. 9
Modifiche, aggiornamenti e malfunzionamenti dello strumento di simulazione e hashing
In vigore dal 1 ago 2022
Modifiche, aggiornamenti e malfunzionamenti dello strumento di simulazione e hashing
1. In caso di modifiche o aggiornamenti dello strumento di simulazione i costruttori di veicoli cominciano a usare lo strumento di simulazione modificato o aggiornato al più tardi entro tre mesi dalla messa a disposizione della modifica o dell'aggiornamento su una piattaforma elettronica di distribuzione apposita.
2. Se le prestazioni dei veicoli nuovi per quanto riguarda la loro influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante non possono essere valutate a causa di un malfunzionamento dello strumento di simulazione, i costruttori di veicoli ne informano senza indugio la Commissione mediante l'apposita piattaforma elettronica di distribuzione.
3. Se le prestazioni dei veicoli nuovi per quanto riguarda la loro influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante non possono essere valutate a causa di un malfunzionamento dello strumento di simulazione, i costruttori di veicoli effettuano la simulazione sui veicoli interessati entro sette giorni di calendario dalla data in cui le modifiche o gli aggiornamenti sono stati resi disponibili sulla piattaforma di distribuzione elettronica apposita. Fino a quando non sono disponibili le modifiche o gli aggiornamenti, gli obblighi di cui all' sono sospesi per i veicoli per i quali non è possibile determinare le prestazioni per quanto riguarda la loro influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante.
Storico versioni
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