Art. 8

Obbligo di valutare le prestazioni dei veicoli nuovi per quanto riguarda la loro influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante

In vigore dal 1 ago 2022
Obbligo di valutare le prestazioni dei veicoli nuovi per quanto riguarda la loro influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante 1.   I costruttori di veicoli determinano le prestazioni dei veicoli nuovi da vendere, immatricolare o mettere in circolazione nell'Unione, per quanto riguarda la loro influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante, utilizzando l'ultima versione disponibile dello strumento di simulazione. 2.   I costruttori di veicoli registrano i risultati della simulazione effettuata con lo strumento di simulazione nel file dei registri del costruttore. Ad eccezione dei casi di cui all', paragrafo 2, secondo comma, e all', paragrafo 3, è vietata qualsiasi modifica del file dei registri del costruttore. 3.   I costruttori di veicoli creano hash crittografici del file dei registri del costruttore e del file di informazioni per il cliente usando lo strumento di hashing. 4.   Ogni veicolo da immatricolare, vendere o mettere in circolazione è accompagnato dal file di informazioni per il cliente. Ciascun file di informazioni per il cliente contiene un'impronta dell'hash crittografico del file dei registri del costruttore. 5.   Ciascun veicolo destinato ad essere immatricolato, venduto o messo in servizio è accompagnato da un certificato di conformità oppure, nel caso dei veicoli omologati in conformità all'articolo 44 o all'articolo 45 del regolamento (UE) 2018/858, da una scheda di omologazione individuale, contenente un'impronta degli hash crittografici del file dei registri del costruttore e del file di informazioni per il cliente. 6.   In deroga ai paragrafi da 1 a 5, i costruttori di veicoli che chiedono omologazioni individuali per veicoli appartenenti ai gruppi di veicoli interessati possono chiedere all'autorità di omologazione, al più tardi quando introducono la domanda di omologazione individuale, che la valutazione delle prestazioni dei veicoli per quanto riguarda la loro influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante sia effettuata da un servizio tecnico designato. Tale richiesta contiene i dati di input e le informazioni di input previste dal modello di cui all'allegato III, appendice 1. Il costruttore del veicolo fornisce al servizio tecnico designato i dati di input e le informazioni di input dei componenti certificati a norma dell', paragrafo 1, sotto forma di file XML. 7.   In deroga ai paragrafi da 1 a 5, i costruttori di veicoli titolari di un'omologazione e con una produzione annua inferiore a 30 veicoli appartenenti ai gruppi di veicoli in causa possono chiedere a un servizio tecnico designato di effettuare la simulazione per la valutazione delle prestazioni di tali veicoli per quanto riguarda la loro influenza sulle emissioni di CO2 e sul consumo di carburante. La richiesta per ciascun veicolo contiene i dati di input e le informazioni di input previste dal modello di cui all'allegato III, appendice 1. Il costruttore del veicolo fornisce al servizio tecnico designato i dati di input e le informazioni di input dei componenti certificati a norma dell', paragrafo 1, sotto forma di file XML. 8.   Ai fini dei paragrafi 6 e 7, le autorità di omologazione designano un servizio tecnico incaricato di utilizzare lo strumento di simulazione e di redigere il file dei registri del costruttore e il file di informazioni per il cliente.
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