Art. 5

Requisiti per l’introduzione nel territorio dell’Unione dei vegetali specificati

In vigore dal 20 lug 2022
Requisiti per l’introduzione nel territorio dell’Unione dei vegetali specificati 1.   I vegetali specificati sono introdotti nel territorio dell’Unione solo se sono accompagnati da un certificato fitosanitario che includa, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», una dichiarazione ufficiale contenente una delle seguenti diciture: a) che i vegetali specificati sono stati prodotti in una zona indenne dall’organismo nocivo specificato, registrati e controllati dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo di origine, con l’indicazione del nome della zona alla rubrica «Luogo di origine»; b) nel caso dei vegetali specificati destinati alla piantagione, che: i) sono stati prodotti in un luogo di produzione nel quale nessun sintomo dell’organismo nocivo specificato né del vettore specificato è stato osservato nel corso di ispezioni ufficiali dall’inizio dell’ultimo periodo vegetativo; e ii) sono stati sottoposti a campionamenti e prove per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato prima dell’introduzione nel territorio dell’Unione e, in base a tali prove, sono risultati indenni da tale organismo; c) nel caso dei vegetali specificati diversi dai vegetali destinati alla piantagione, che: i) sono stati prodotti in un luogo di produzione nel quale nessun sintomo dell’organismo nocivo specificato né del vettore specificato è stato osservato nel corso di ispezioni ufficiali dall’inizio dell’ultimo periodo vegetativo; e ii) sono stati sottoposti ad ispezione e, in caso di presenza del vettore specificato o di sintomi dell’organismo nocivo specificato, sono stati sottoposti a campionamenti e prove prima dell’introduzione nel territorio dell’Unione e, in base a tali prove, sono risultati indenni dall’organismo nocivo specificato; d) nel caso dei vegetali specificati in coltura tissutale non originari di una zona indenne dall’organismo nocivo specificato, che sono stati prodotti da piante madri sottoposte a prove e risultate indenni dall’organismo nocivo specificato. 2.   I vegetali specificati sono introdotti nel territorio dell’Unione solo se manipolati, imballati e trasportati in modo da impedire infestazioni da parte del vettore specificato.
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Art. 5 Regolamento (UE) 2022/1265 — Requisiti per l’introduzione nel territorio dell’Unione dei vegetali specificati | Portale Normativo