Art. 4

Indagini

In vigore dal 20 lug 2022
Indagini Le autorità competenti effettuano sul loro territorio indagini annuali per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato e del vettore specificato sulle piante ospiti. Le suddette indagini comprendono campionamenti e prove e si basano su solidi principi scientifici e tecnici per quanto riguarda la possibilità di rilevare l’organismo nocivo specificato e il vettore specificato. Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini effettuate nell’anno civile precedente.
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