Art. 4
Indagini
In vigore dal 20 lug 2022
Indagini
Le autorità competenti effettuano sul loro territorio indagini annuali per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo nocivo specificato e del vettore specificato sulle piante ospiti.
Le suddette indagini comprendono campionamenti e prove e si basano su solidi principi scientifici e tecnici per quanto riguarda la possibilità di rilevare l’organismo nocivo specificato e il vettore specificato.
Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini effettuate nell’anno civile precedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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