Art. 5
Requisiti per l’introduzione nel territorio dell’Unione dei vegetali specificati
In vigore dal 20 lug 2022
Requisiti per l’introduzione nel territorio dell’Unione dei vegetali specificati
1. I vegetali specificati sono introdotti nel territorio dell’Unione solo se sono accompagnati da un certificato fitosanitario che includa, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», una dichiarazione ufficiale contenente una delle seguenti diciture:
a)
che i vegetali specificati sono stati prodotti in una zona indenne dall’organismo nocivo specificato, registrati e controllati dall’organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo di origine, con l’indicazione del nome della zona alla rubrica «Luogo di origine»;
b)
nel caso dei vegetali specificati destinati alla piantagione, che:
i)
sono stati prodotti in un luogo di produzione nel quale nessun sintomo dell’organismo nocivo specificato né del vettore specificato è stato osservato nel corso di ispezioni ufficiali dall’inizio dell’ultimo periodo vegetativo; e
ii)
sono stati sottoposti a campionamenti e prove per rilevare la presenza dell’organismo nocivo specificato prima dell’introduzione nel territorio dell’Unione e, in base a tali prove, sono risultati indenni da tale organismo;
c)
nel caso dei vegetali specificati diversi dai vegetali destinati alla piantagione, che:
i)
sono stati prodotti in un luogo di produzione nel quale nessun sintomo dell’organismo nocivo specificato né del vettore specificato è stato osservato nel corso di ispezioni ufficiali dall’inizio dell’ultimo periodo vegetativo; e
ii)
sono stati sottoposti ad ispezione e, in caso di presenza del vettore specificato o di sintomi dell’organismo nocivo specificato, sono stati sottoposti a campionamenti e prove prima dell’introduzione nel territorio dell’Unione e, in base a tali prove, sono risultati indenni dall’organismo nocivo specificato;
d)
nel caso dei vegetali specificati in coltura tissutale non originari di una zona indenne dall’organismo nocivo specificato, che sono stati prodotti da piante madri sottoposte a prove e risultate indenni dall’organismo nocivo specificato.
2. I vegetali specificati sono introdotti nel territorio dell’Unione solo se manipolati, imballati e trasportati in modo da impedire infestazioni da parte del vettore specificato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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