Art. 16
Modalità organizzative
In vigore dal 13 lug 2022
Modalità organizzative
1. I fornitori di servizi di crowdfunding garantiscono una struttura organizzativa e operativa solida e trasparente per qualsiasi fondo a copertura dei rischi di cui possano disporre e hanno una descrizione scritta al riguardo.
2. L’organo di gestione dei fornitori di servizi di crowdfunding sorveglia l’applicazione dei dispositivi di governance e delle modalità organizzative del fondo a copertura dei rischi.
3. Ai fini del paragrafo 2, tutti i membri dell’organo di gestione dei fornitori di servizi di crowdfunding:
a)
hanno piena conoscenza della struttura giuridica, organizzativa e operativa del fondo a copertura dei rischi e garantiscono che tale struttura sia in linea con le finalità approvate;
b)
sono pienamente consapevoli della struttura, delle responsabilità e della ripartizione dei compiti all’interno del fondo a copertura dei rischi.
4. La struttura organizzativa del fondo non ostacola la capacità dell’organo di gestione di individuare, sorvegliare e gestire efficacemente i rischi che il fondo dovrà affrontare a causa delle sue operazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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