Art. 15

Prescrizioni generali

In vigore dal 13 lug 2022
Prescrizioni generali 1.   I fornitori di servizi di crowdfunding che hanno istituito e gestiscono un fondo a copertura dei rischi per le loro attività relative alla gestione individuale di portafogli di prestiti dispongono di politiche e procedure adeguate e di modalità organizzative atte a garantire che il fondo a copertura dei rischi sia gestito con prudenza e possa conseguire i suoi obiettivi. 2.   Ai fini del paragrafo 1, le politiche, le procedure e le modalità organizzative relative al fondo a copertura dei rischi sono approvate dall’organo di gestione del fornitore di servizi di crowdfunding e sono in forma scritta, aggiornate e ben documentate.
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Art. 15 Regolamento (UE) 2022/2118 — Prescrizioni generali | Portale Normativo