Art. 15
Prescrizioni generali
In vigore dal 13 lug 2022
Prescrizioni generali
1. I fornitori di servizi di crowdfunding che hanno istituito e gestiscono un fondo a copertura dei rischi per le loro attività relative alla gestione individuale di portafogli di prestiti dispongono di politiche e procedure adeguate e di modalità organizzative atte a garantire che il fondo a copertura dei rischi sia gestito con prudenza e possa conseguire i suoi obiettivi.
2. Ai fini del paragrafo 1, le politiche, le procedure e le modalità organizzative relative al fondo a copertura dei rischi sono approvate dall’organo di gestione del fornitore di servizi di crowdfunding e sono in forma scritta, aggiornate e ben documentate.
Storico versioni
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