Art. 16 · Modalità organizzative

Art. 16

Modalità organizzative

In vigore dal 13 lug 2022
Modalità organizzative 1.   I fornitori di servizi di crowdfunding garantiscono una struttura organizzativa e operativa solida e trasparente per qualsiasi fondo a copertura dei rischi di cui possano disporre e hanno una descrizione scritta al riguardo. 2.   L’organo di gestione dei fornitori di servizi di crowdfunding sorveglia l’applicazione dei dispositivi di governance e delle modalità organizzative del fondo a copertura dei rischi. 3.   Ai fini del paragrafo 2, tutti i membri dell’organo di gestione dei fornitori di servizi di crowdfunding: a) hanno piena conoscenza della struttura giuridica, organizzativa e operativa del fondo a copertura dei rischi e garantiscono che tale struttura sia in linea con le finalità approvate; b) sono pienamente consapevoli della struttura, delle responsabilità e della ripartizione dei compiti all’interno del fondo a copertura dei rischi. 4.   La struttura organizzativa del fondo non ostacola la capacità dell’organo di gestione di individuare, sorvegliare e gestire efficacemente i rischi che il fondo dovrà affrontare a causa delle sue operazioni.
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