Art. 12

Informazioni sugli inadempimenti relativi ai contratti di credito da parte del titolare di progetti

In vigore dal 13 lug 2022
Informazioni sugli inadempimenti relativi ai contratti di credito da parte del titolare di progetti 1.   Al fine di conformarsi all’, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2020/1503, i fornitori di servizi di crowdfunding impongono ai titolari di progetti di fornire informazioni sugli inadempimenti verificatisi nell’ambito di contratti di credito negli ultimi cinque anni. 2.   Quando per «contratto di credito» si intende un accordo in base al quale un investitore concede al titolare di un progetto un credito sotto forma di prestito per uno specifico progetto di crowdfunding, si applicano le definizioni seguenti: a) «inadempimento»: default ai sensi dell’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2115; b) «contratto di credito»: accordo in base al quale un investitore concede al titolare di un progetto un credito sotto forma di prestito per uno specifico progetto di crowdfunding. 3.   Le informazioni sugli inadempimenti di cui al paragrafo 1 sono fornite dal titolare di progetti al fornitore di servizi di crowdfunding in tutti i casi: a) al momento della concessione del prestito; b) immediatamente dopo il verificarsi di un evento di inadempimento; c) fino alla data di scadenza del contratto di credito incluso nel portafoglio. 4.   I fornitori di servizi di crowdfunding adottano misure adeguate per garantire che le informazioni fornite dai titolari di progetti conformemente ai paragrafi 2 e 3 siano accurate, affidabili e aggiornate. 5.   Quando per «contratto di credito» si intende uno strumento finanziario quale definito all’, paragrafo 1, punto 50, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) e non sono disponibili informazioni su inadempimenti passati, i fornitori di servizi di crowdfunding impongono ai titolari di progetti di fornire tutte le informazioni seguenti relative agli ultimi cinque anni: a) i giorni di arretrato; b) l’importo degli arretrati. 6.   I fornitori di servizi di crowdfunding comunicano agli investitori se la fonte di informazioni di cui ai paragrafi 2 e 5 è inclusa in uno o più degli elementi seguenti e specificano quali: a) una dichiarazione giurata del titolare del progetto; b) le informazioni disponibili nei registri dei crediti; c) le informazioni accessibili al pubblico, anche provenienti da società di recupero crediti o da agenzie di rating del credito; d) altri tipi di informazioni. 7.   I fornitori di servizi di crowdfunding adottano misure adeguate per garantire quanto segue: a) che le informazioni fornite dai titolari di progetti in conformità del paragrafo 5 siano accurate, affidabili e aggiornate; b) che la comunicazione agli investitori delle informazioni di cui al paragrafo 5 sia conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (6).
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