Art. 5

Procedure

In vigore dal 13 lug 2022
Procedure 1.   Le procedure di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e b), sono adattate al modello d’impresa del fornitore di servizi di crowdfunding e comprendono quanto segue: a) la stesura di un elenco dei dati di contatto delle persone o del dipartimento competenti in caso di fallimento del fornitore di servizi di crowdfunding; b) l’individuazione dei tre scenari di fallimento più probabili e la descrizione delle misure da adottare per attenuarne l’impatto sulla continuità dei servizi essenziali; c) disposizioni riguardanti l’accesso da parte del personale del fornitore di servizi di crowdfunding allo spazio di lavoro e alla rete aziendale; d) disposizioni riguardanti l’accesso alle informazioni sul cliente e, ove pertinente, alle attività del cliente; e) l’individuazione dei rischi operativi e finanziari, nonché delle misure per ridurne l’insorgenza; f) l’individuazione dei sistemi aziendali essenziali e delle misure di emergenza per garantirne la continuità; g) l’individuazione dei rapporti d’affari critici, incluse le funzioni esternalizzate; h) procedure volte a garantire la continuità della comunicazione tra il fornitore di servizi di crowdfunding, i suoi clienti, i partner commerciali, i dipendenti e le autorità competenti.
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Art. 5 Regolamento (UE) 2022/2116 — Procedure | Portale Normativo