Art. 5
Procedure
In vigore dal 13 lug 2022
Procedure
1. Le procedure di cui all’, paragrafo 2, lettere a) e b), sono adattate al modello d’impresa del fornitore di servizi di crowdfunding e comprendono quanto segue:
a)
la stesura di un elenco dei dati di contatto delle persone o del dipartimento competenti in caso di fallimento del fornitore di servizi di crowdfunding;
b)
l’individuazione dei tre scenari di fallimento più probabili e la descrizione delle misure da adottare per attenuarne l’impatto sulla continuità dei servizi essenziali;
c)
disposizioni riguardanti l’accesso da parte del personale del fornitore di servizi di crowdfunding allo spazio di lavoro e alla rete aziendale;
d)
disposizioni riguardanti l’accesso alle informazioni sul cliente e, ove pertinente, alle attività del cliente;
e)
l’individuazione dei rischi operativi e finanziari, nonché delle misure per ridurne l’insorgenza;
f)
l’individuazione dei sistemi aziendali essenziali e delle misure di emergenza per garantirne la continuità;
g)
l’individuazione dei rapporti d’affari critici, incluse le funzioni esternalizzate;
h)
procedure volte a garantire la continuità della comunicazione tra il fornitore di servizi di crowdfunding, i suoi clienti, i partner commerciali, i dipendenti e le autorità competenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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