Art. 2

Contenuto minimo del piano di continuità operativa

In vigore dal 13 lug 2022
Contenuto minimo del piano di continuità operativa 1.   I fornitori di servizi di crowdfunding elaborano piani di continuità operativa dettagliati che affrontano i rischi connessi al proprio fallimento («il piano di continuità operativa»). 2.   Il piano di continuità operativa comprende: a) misure e procedure per garantire la continuità della prestazione di servizi essenziali connessi agli investimenti esistenti; b) misure e procedure per garantire la buona amministrazione degli accordi tra il fornitore di servizi di crowdfunding e i suoi clienti, come pure la buona amministrazione dei dati aziendali sensibili.
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