Art. 1
Definizioni
In vigore dal 13 lug 2022
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
a)
«servizi essenziali»: servizi operativi e commerciali per i quali un’anomalia nell’esecuzione o la mancata esecuzione metterebbero a repentaglio la capacità del fornitore di servizi di crowdfunding di continuare ad ottemperare al regolamento (UE) 2020/1503, oppure comprometterebbero gravemente i suoi risultati finanziari, o la solidità o la continuità delle sue attività e dei suoi servizi di crowdfunding, segnatamente nei confronti dei suoi clienti;
b)
«fallimento»: qualsiasi procedura fallimentare o pre-fallimentare applicabile ai sensi del diritto nazionale pertinente o qualsiasi interruzione significativa dell’attività;
c)
«interruzione significativa dell’attività»: anomalia grave nell’esecuzione o mancata esecuzione che compromettono gravemente l’esecuzione di servizi essenziali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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