Art. 2
Contenuto minimo del piano di continuità operativa
In vigore dal 13 lug 2022
Contenuto minimo del piano di continuità operativa
1. I fornitori di servizi di crowdfunding elaborano piani di continuità operativa dettagliati che affrontano i rischi connessi al proprio fallimento («il piano di continuità operativa»).
2. Il piano di continuità operativa comprende:
a)
misure e procedure per garantire la continuità della prestazione di servizi essenziali connessi agli investimenti esistenti;
b)
misure e procedure per garantire la buona amministrazione degli accordi tra il fornitore di servizi di crowdfunding e i suoi clienti, come pure la buona amministrazione dei dati aziendali sensibili.
Storico versioni
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