Art. 6
In vigore dal 8 lug 2022
1. In deroga all’articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, i controlli in loco inerenti ai criteri di riconoscimento non si applicano per l’anno 2022.
2. In deroga all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, nell’anno 2022 i controlli in loco di cui all’articolo 27 del citato regolamento vertono su un campione pari ad almeno il 10 % dell’importo totale dell’aiuto richiesto per l’anno 2021.
3. In deroga all’articolo 27, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, la norma secondo cui le azioni realizzate in aziende individuali di soci di organizzazioni di produttori che rientrano nel campione di cui all’articolo 27, paragrafo 2, dello stesso regolamento formano oggetto di almeno una visita sul luogo di realizzazione dell’azione intesa a verificarne l’esecuzione non si applica ai controlli in loco effettuati nell’anno 2022.
4. In deroga all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, nell’anno 2022 gli Stati membri possono limitare il controllo su tutti i prodotti ritirati, a prescindere dalla loro destinazione prevista, a una percentuale inferiore a quella fissata nella citata disposizione, purché non inferiore al 10 % dei quantitativi interessati di una determinata organizzazione di produttori durante la campagna di commercializzazione.
5. In deroga all’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, nell’anno 2022 ciascun controllo verte su un campione pari ad almeno il 3 % dei quantitativi ritirati dall’organizzazione di produttori nel corso della campagna di commercializzazione 2021.
6. In deroga all’articolo 27, paragrafi 2 e 7, all’articolo 29, paragrafo 2, all’articolo 30, paragrafo 3, e all’articolo 31, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, nel corso dell’anno 2022, se le misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 impediscono agli Stati membri di effettuare controlli in loco in conformità alle citate disposizioni, tali controlli possono essere sostituiti da altri tipi di controlli definiti dagli Stati membri, quali fotografie geolocalizzate, fotografie datate, relazioni datate sulla sorveglianza effettuata con droni, controlli amministrativi o videoconferenze con i beneficiari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2022:1216:oj#art-6