Art. 2

In vigore dal 8 lug 2022
In deroga all’articolo 26, paragrafo 4, e all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco entro i tempi previsti da tali disposizioni e i metodi alternativi, incluso l’utilizzo di nuove tecnologie, non possono fornire le prove necessarie, gli Stati membri possono decidere di effettuare tali controlli, relativi rispettivamente all’anno di domanda 2022 o all’anno civile 2022, in qualsiasi momento dell’anno, nella misura in cui essi consentono comunque di verificare le condizioni di ammissibilità.
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