Art. 5

In vigore dal 8 lug 2022
1.   In deroga all’, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, la Grecia non è in condizione di effettuare controlli fisici in conformità alle norme stabilite nella citata disposizione, nell’anno 2022 la Grecia può decidere di organizzare controlli fisici in conformità alle norme stabilite al paragrafo 2 del presente articolo. 2.   I controlli fisici effettuati nelle isole minori del Mar Egeo all’atto dell’introduzione dei prodotti agricoli riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 3 % dei titoli presentati a norma dell’ del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014. I controlli fisici effettuati nelle isole minori del Mar Egeo all’atto dell’esportazione e della spedizione di cui alla sezione 3 del citato regolamento riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 3 % delle operazioni sulla base dei profili di rischio stabiliti dalla Grecia. 3.   In deroga all’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, la Grecia non è in condizione di effettuare controlli in loco in conformità alle norme stabilite nel citato articolo, nell’anno 2022 la Grecia può decidere di organizzare controlli in loco in conformità alle norme stabilite al paragrafo 4 del presente articolo. 4.   Sulla base di un’analisi dei rischi a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014, le autorità competenti effettuano controlli in loco a campione, per ciascuna azione, su almeno il 3 % delle domande di aiuto. Il campione deve inoltre rappresentare almeno il 3 % degli importi oggetto dell’aiuto per ciascuna azione. 5.   In deroga all’, paragrafo 2, e all’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, la Grecia non è in condizione di effettuare controlli in loco inerenti alle misure specifiche a favore delle isole minori del Mar Egeo in conformità alle norme stabilite nelle citate disposizioni per l’anno 2022, la Grecia può decidere di: a) sostituire i controlli in loco mediante il ricorso alle nuove tecnologie, incluse le fotografie geolocalizzate, le fotografie datate, le relazioni datate sulla sorveglianza effettuata con droni, le videoconferenze con i beneficiari o altre prove documentali pertinenti a sostegno della verifica della corretta attuazione delle misure; b) effettuare detti controlli in qualsiasi momento dell’anno, nella misura in cui essi consentono comunque di verificare le condizioni di ammissibilità, anche dopo il pagamento del saldo.
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Art. 5 Regolamento (UE) 2022/1216 | Portale Normativo