Art. 22

Norme specifiche per i carburanti derivanti da carbonio riciclato e i carburanti da fonti rinnovabili di origine non biologica

In vigore dal 14 giu 2022
Norme specifiche per i carburanti derivanti da carbonio riciclato e i carburanti da fonti rinnovabili di origine non biologica I sistemi volontari impongono agli operatori economici che vi aderiscono di applicare la metodologia di cui all’, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001 nel calcolare le emissioni di gas a effetto serra dei carburanti derivanti da carbonio riciclato e dei carburanti da fonti rinnovabili di origine non biologica.
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