Art. 23

Norme specifiche per il co-trattamento

In vigore dal 14 giu 2022
Norme specifiche per il co-trattamento 1.   I sistemi volontari impongono agli operatori economici che vi aderiscono di applicare la metodologia definita negli atti delegati adottati a norma dell’, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001 per determinare la quota di biocarburanti, e di biogas per il trasporto, derivanti da biomassa che sia stata trattata con i combustibili fossili in un processo comune. 2.   Gli operatori economici sono tenuti a documentare accuratamente i quantitativi e i tipi di biomassa immessi nel processo nonché il volume di biocarburanti e biogas prodotto a partire da tale biomassa. Le asserzioni sono suffragate da prove che comprendano i risultati delle prove di controllo. 3.   La frequenza di esecuzione delle prove di controllo di cui al paragrafo 2 è stabilita tenendo conto della complessità e della variabilità dei parametri fondamentali del co-trattamento, in modo tale da assicurare che in qualsiasi momento la quota dichiarata di biocarburanti e biogas rispecchi le quote effettive. 4.   Nello svolgere i controlli si dà particolare importanza alla verifica della coerenza tra la quantità di biomassa che entra nel processo e la quantità di biocarburanti e biogas registrati come prodotti a partire dalla biomassa. A tal fine, le prove presentate dagli operatori economici sono attentamente verificate e la plausibilità delle asserzioni è controllata e confrontata con le norme del settore. Nell’effettuare la valutazione si dedica particolare attenzione al metodo di prova applicato dall’operatore economico, al sistema di controlli aggiuntivi messo in atto e al metodo di calcolo utilizzato per integrare i risultati di tutte le prove nel calcolo della quota finale di biocarburanti e biogas. Gli esecutori del controllo considerano non conformità grave qualsiasi deviazione nel metodo di prova o imprecisione nell’integrazione dei risultati delle prove nel calcolo finale effettuato dall’operatore economico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2022:996:oj#art-23

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Norme specifiche per il co-trattamento (Art. 23 Regolamento (UE) 2022/996) — Testo vigente | Portale Normativo