Art. 21
Norme specifiche per i rifiuti e i residui
In vigore dal 14 giu 2022
Norme specifiche per i rifiuti e i residui
1. I sistemi volontari applicano le norme e le esenzioni specifiche per i rifiuti e i residui stabilite nella direttiva (UE) 2018/2001 solo se le materie prime rientrano nell’ambito di applicazione delle definizioni riportate nell’ della direttiva.
2. Se una materia prima sia da considerarsi un rifiuto o un residuo è stabilito nel punto della catena di approvvigionamento in cui essa ha origine. Le materie prime non sono considerate rifiuti o residui qualora esse stesse o il relativo processo di produzione siano stati deliberatamente modificati al fine di dichiararle tali.
3. I rifiuti e i residui elencati nell’allegato IV non sono considerati tali se sono stati deliberatamente modificati per essere dichiarati rifiuti o residui.
4. I sistemi volontari danno istruzioni agli operatori economici e li assistono nel valutare se le materie prime siano da considerarsi rifiuti o residui. Gli operatori economici conservano le prove a sostegno delle loro valutazioni e le presentano agli esecutori dei controlli. I sistemi volontari stabiliscono norme specifiche per i controlli relativi a queste prove.
5. Per conformarsi ai requisiti di cui all’articolo 29, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/2001, i sistemi volontari verificano che la raccolta di rifiuti e residui agricoli non abbia un impatto negativo sulla qualità del suolo e sulla riserva di carbonio nel suolo. La verifica garantisce che ai terreni sia applicata una serie di pratiche fondamentali di gestione o monitoraggio del suolo per promuovere il sequestro del carbonio nel suolo e la qualità del suolo, conformemente all’allegato VI.
6. L’applicazione delle pratiche di cui al paragrafo 5 può essere obbligatoria e monitorata a livello nazionale o a livello degli operatori economici. A livello nazionale i sistemi volontari verificano che il paese di origine, sia esso uno Stato membro o un paese terzo, richieda l’applicazione di pratiche fondamentali di gestione del suolo per affrontare il potenziale impatto della raccolta di tali residui sulla qualità del suolo e sul carbonio nel suolo e disponga di meccanismi per monitorare e far rispettare l’attuazione di tali pratiche. A livello degli operatori economici i sistemi volontari verificano che le pratiche di gestione siano effettivamente applicate e monitorate nelle aziende agricole che forniscono la biomassa. Nei casi in cui si ricorre al controllo di gruppo, i sistemi volontari verificano che le pratiche siano applicate da tutti gli operatori economici soggetti a tale controllo.
Storico versioni
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