Art. 1
Oggetto
In vigore dal 14 giu 2022
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le modalità di esecuzione per verificare in modo efficiente e armonizzato che gli operatori economici:
a)
soddisfino i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 7, della direttiva (UE) 2018/2001;
b)
forniscano dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell’, paragrafo 2, e dell’articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001;
c)
soddisfino i criteri per la certificazione dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio ILUC stabiliti dal regolamento delegato (UE) 2019/807.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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