Art. 1

Oggetto

In vigore dal 14 giu 2022
Oggetto Il presente regolamento stabilisce le modalità di esecuzione per verificare in modo efficiente e armonizzato che gli operatori economici: a) soddisfino i criteri di sostenibilità di cui all’articolo 29, paragrafi da 2 a 7, della direttiva (UE) 2018/2001; b) forniscano dati accurati sulla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ai fini dell’, paragrafo 2, e dell’articolo 29, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2018/2001; c) soddisfino i criteri per la certificazione dei biocarburanti, bioliquidi e combustibili da biomassa a basso rischio ILUC stabiliti dal regolamento delegato (UE) 2019/807.
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