Art. 25
Requisiti specifici per dimostrare l’addizionalità
In vigore dal 14 giu 2022
Requisiti specifici per dimostrare l’addizionalità
1. Ai fini della certificazione del basso rischio ILUC di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa, i sistemi volontari e gli organismi di certificazione che operano per loro conto verificano che gli operatori economici abbiano applicato misure efficaci nell’aumentare la produttività delle materie prime rispetto a uno scenario di status quo. Se queste misure sono applicate su terreni abbandonati o pesantemente degradati o da piccoli agricoltori, il controllo di riferimento verifica che gli operatori economici rispettino gli opportuni obblighi di cui al regolamento delegato (UE) 2019/807. In tutte le altre situazioni la prova dell’addizionalità è fornita effettuando una prova dell’attrattiva finanziaria o una prova degli ostacoli non finanziari.
2. Per rispettare i requisiti sulle misure di addizionalità di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/807, gli investimenti proposti superano una prova dell’attrattiva finanziaria o una prova degli ostacoli non finanziari conformemente all’allegato VIII.
3. Le misure sono ammissibili ai fini della certificazione del basso rischio ILUC solo a fronte di un esito negativo della prova dell’attrattiva finanziaria, cioè di un valore attuale netto (VAN) negativo dell’investimento senza l’inclusione di un’integrazione economica sul prezzo, o se dimostrano l’esistenza di ostacoli non finanziari che possono essere superati solo perché i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da materie prime supplementari possono essere contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili fissati nella direttiva (UE) 2018/2001.
Storico versioni
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