Art. 25 · Requisiti specifici per dimostrare l’addizionalità

Art. 25

Requisiti specifici per dimostrare l’addizionalità

In vigore dal 14 giu 2022
Requisiti specifici per dimostrare l’addizionalità 1.   Ai fini della certificazione del basso rischio ILUC di biocarburanti, bioliquidi o combustibili da biomassa, i sistemi volontari e gli organismi di certificazione che operano per loro conto verificano che gli operatori economici abbiano applicato misure efficaci nell’aumentare la produttività delle materie prime rispetto a uno scenario di status quo. Se queste misure sono applicate su terreni abbandonati o pesantemente degradati o da piccoli agricoltori, il controllo di riferimento verifica che gli operatori economici rispettino gli opportuni obblighi di cui al regolamento delegato (UE) 2019/807. In tutte le altre situazioni la prova dell’addizionalità è fornita effettuando una prova dell’attrattiva finanziaria o una prova degli ostacoli non finanziari. 2.   Per rispettare i requisiti sulle misure di addizionalità di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2019/807, gli investimenti proposti superano una prova dell’attrattiva finanziaria o una prova degli ostacoli non finanziari conformemente all’allegato VIII. 3.   Le misure sono ammissibili ai fini della certificazione del basso rischio ILUC solo a fronte di un esito negativo della prova dell’attrattiva finanziaria, cioè di un valore attuale netto (VAN) negativo dell’investimento senza l’inclusione di un’integrazione economica sul prezzo, o se dimostrano l’esistenza di ostacoli non finanziari che possono essere superati solo perché i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa prodotti a partire da materie prime supplementari possono essere contabilizzati ai fini del conseguimento degli obiettivi in materia di energie rinnovabili fissati nella direttiva (UE) 2018/2001.
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