Art. 4

Criteri per la valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio che appartengono a una curva, a una superficie o a un cubo

In vigore dal 14 giu 2022
Criteri per la valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio che appartengono a una curva, a una superficie o a un cubo 1.   I fattori di rischio delle posizioni di cui all’articolo 325 octoquinquagies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 che appartengono a una curva, a una superficie o a un cubo sono considerati modellizzabili applicando i passaggi seguenti nell’ordine sotto riportato: a) per ogni curva, superficie o cubo, l’ente determina le pertinenti categorie di fattori di rischio conformemente all’ del presente regolamento; b) l’ente determina la modellizzabilità delle categorie pertinenti di cui alla lettera a) conformemente al paragrafo 2; c) l’ente considera modellizzabile qualsiasi fattore di rischio appartenente a una categoria considerata modellizzabile conformemente al paragrafo 2. 2.   Per valutare se una categoria è modellizzabile si applica uno dei criteri seguenti: a) nell’arco di un periodo di osservazione di 12 mesi che termina alla precedente data di riferimento per le segnalazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione: i) l’ente ha individuato per tale categoria l’esistenza di almeno 24 prezzi verificabili a norma dell’ del presente regolamento, che hanno date di osservazione distinte e che sono assegnati a tale categoria, e ii) non vi è stato un periodo pari o superiore a 90 giorni durante il quale vi erano meno di quattro dei prezzi verificabili di cui al punto i); b) nell’arco del periodo di osservazione di 12 mesi di cui alla lettera a), l’ente ha individuato per tale categoria l’esistenza di almeno 100 prezzi verificabili a norma dell’ del presente regolamento, che hanno date di osservazione distinte e che sono assegnati a tale categoria. 3.   Un ente può sostituire il periodo di 12 mesi di cui al paragrafo 2 con un periodo di 12 mesi che termina non prima di un mese prima della precedente data di riferimento per le segnalazioni di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 («periodo traslato»), se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) l’ente applica il periodo traslato in modo coerente per tutte le categorie di una curva, di una superficie o di un cubo; b) l’ente applica il periodo traslato in modo coerente nel tempo; c) l’ente fornisce all’autorità competente una descrizione dettagliata dell’applicazione del periodo traslato. 4.   Un prezzo verificabile è assegnato a una categoria se a norma dell’ del presente regolamento è rappresentativo di un fattore di rischio appartenente a tale categoria. 5.   Ai fini del paragrafo 4, un ente può considerare come fattore di rischio qualsiasi punto della curva, della superficie o del cubo appartenente alla categoria, indipendentemente dal fatto che tale punto sia un fattore di rischio incluso nel suo modello di misurazione del rischio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_del:2022:2060:oj#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo