Art. 5

Metodi di categorizzazione per i fattori di rischio appartenenti a curve, superfici o cubi

In vigore dal 14 giu 2022
Metodi di categorizzazione per i fattori di rischio appartenenti a curve, superfici o cubi 1.   Per ciascuna curva, superficie o cubo a cui appartiene un fattore di rischio, gli enti determinano le categorie di tale curva, superficie o cubo utilizzando le categorie standard predefinite di cui al paragrafo 2 o le categorie definite dagli enti stessi, a condizione che tali enti soddisfino i requisiti di cui al paragrafo 3. 2.   Ai fini del paragrafo 1, le categorie standard predefinite sono le seguenti: a) le nove categorie di cui al paragrafo 3, tabella 1, riga i, per i fattori di rischio con una dimensione durata «t», espressa in anni, che sono state assegnate alle seguenti categorie generali dei fattori di rischio: i) «tasso di interesse», tranne i fattori di rischio assegnati alla sottocategoria generale dei fattori di rischio «volatilità»; ii) «cambio», tranne i fattori di rischio assegnati alla sottocategoria generale dei fattori di rischio «volatilità»; iii) «merce», tranne i fattori di rischio assegnati alle sottocategorie generali dei fattori di rischio «volatilità dell’energia e volatilità delle emissioni di carbonio», «volatilità dei metalli preziosi e volatilità dei metalli non ferrosi» e «volatilità di altre merci»; b) le sei categorie di cui al paragrafo 3, tabella 1, riga ii, per ciascuna dimensione durata «t» dei fattori di rischio con più di una dimensione durata, espressa in anni, che sono state assegnate alle seguenti categorie generali dei fattori di rischio: i) «tasso di interesse», tranne i fattori di rischio assegnati alla sottocategoria generale dei fattori di rischio «volatilità»; ii) «cambio», tranne i fattori di rischio assegnati alla sottocategoria generale dei fattori di rischio «volatilità»; iii) «merce», tranne per i fattori di rischio assegnati alle sottocategorie generali dei fattori di rischio «volatilità dell’energia e volatilità delle emissioni di carbonio», «volatilità dei metalli preziosi e volatilità dei metalli non ferrosi» e «volatilità di altre merci»; c) le cinque categorie di cui al paragrafo 3, tabella 1, riga iii, per ciascuna dimensione durata «t» dei fattori di rischio con una o più dimensioni durata, espresse in anni, che sono state assegnate alle seguenti categorie generali dei fattori di rischio: i) «differenziale creditizio», tranne i fattori di rischio assegnati alla sottocategoria generale dei fattori di rischio «volatilità»; ii) «azioni», tranne i fattori di rischio assegnati alle sottocategorie generali dei fattori di rischio «volatilità (alta capitalizzazione di mercato)» e «volatilità (bassa capitalizzazione di mercato)»; d) le cinque categorie di cui al paragrafo 3, tabella 1, riga iv, per tutti i fattori di rischio con una o più dimensioni di carattere monetario, espresse utilizzando il delta delle opzioni («δ»); e) le cinque categorie di cui al paragrafo 3, tabella 1, riga iii, e le cinque categorie di cui al paragrafo 3, tabella 1, riga iv, per i fattori di rischio che sono stati assegnati alle seguenti categorie generali dei fattori di rischio: i) «cambio», per i fattori di rischio assegnati alla sottocategoria generale dei fattori di rischio «volatilità»; ii) «differenziale creditizio», per i fattori di rischio assegnati alla sottocategoria generale dei fattori di rischio «volatilità»; iii) «azioni», per i fattori di rischio assegnati alle sottocategorie generali dei fattori di rischio «volatilità (alta capitalizzazione di mercato)» e «volatilità (bassa capitalizzazione di mercato)»; iv) «merce», per i fattori di rischio assegnati alle sottocategorie generali dei fattori di rischio «volatilità dell’energia e volatilità delle emissioni di carbonio», «volatilità dei metalli preziosi e volatilità dei metalli non ferrosi» e «volatilità di altre merci»; f) le sei categorie di cui al paragrafo 3, tabella 1, riga ii, le cinque categorie di cui al paragrafo 3, tabella 1, riga iii, e le cinque categorie di cui al paragrafo 3, tabella 1, riga iv, per i fattori di rischio assegnati alla categoria generale dei fattori di rischio «tasso di interesse» e alla sottocategoria generale dei fattori di rischio «volatilità» con dimensione durata, scadenza e carattere monetario. Ai fini della lettera d), per i mercati delle opzioni che utilizzano convenzioni diverse dal delta dell’opzione per la definizione del carattere monetario, gli enti convertono le categorie di cui al paragrafo 3, tabella 1, riga iv, nelle convenzioni prevalenti in tali mercati delle opzioni utilizzando tecniche quantitative derivate dai modelli di determinazione del prezzo propri dell’ente, a condizione che tali modelli di determinazione del prezzo siano stati ben documentati e sottoposti a verifica indipendente. 3.   Ai fini del paragrafo 2, una categoria standard può essere suddivisa in categorie più piccole. Tabella 1 Categoria n. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 i. 0 ≤ t < 0,75 0,75 ≤ t <1,5 1,5 ≤ t <4 4 ≤ t < 7 7 ≤ t < 12 12 ≤ t < 18 18 ≤ t < 25 25 ≤ t < 35 35 ≤ t ii. 0 ≤ t <0,75 0,75 ≤ t < 4 4 ≤ t < 10 10 ≤ t < 18 18 ≤ t < 30 30 ≤ t iii. 0 ≤ t < 1,5 1,5 ≤ t < 3,5 3,5 ≤ t < 7,5 7,5 ≤ t < 15 15 ≤ t iv. 0 ≤ δ < 0,05 0,05 ≤ δ < 0,3 0,3 ≤ δ < 0.7 0,7 ≤ δ < 0,95 0,95 ≤ δ ≤ 1 4.   Ai fini del paragrafo 1, gli enti possono stabilire categorie per una determinata curva, superficie o cubo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) le categorie coprono la curva, la superficie o il cubo nella sua interezza; b) le categorie non si sovrappongono; c) ciascuna categoria contiene esattamente un fattore di rischio che rientra nel calcolo delle variazioni teoriche del valore del portafoglio di una delle unità di negoziazione dell’ente al fine di valutare la conformità ai requisiti relativi all’assegnazione di profitti e perdite di cui all’articolo 325 sexagies del regolamento (UE) n. 575/2013. 5.   Ai fini della valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio della categoria generale dei fattori di rischio «differenziale creditizio» appartenenti a una determinata categoria di durata, l’ente può riassegnare i prezzi verificabili di una categoria alla categoria adiacente relativa a durate più brevi solo se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti: a) l’ente non è esposto ad alcun fattore di rischio appartenente alla categoria corrispondente alle durate più lunghe e pertanto non utilizza nessuno di tali fattori di rischio nell’ambito del suo modello di gestione del rischio; b) qualsiasi prezzo verificabile è considerato solo in un’unica categoria di durata; c) qualsiasi prezzo verificabile viene riassegnato una sola volta.
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