Art. 15

Obblighi in materia di documentazione

In vigore dal 14 giu 2022
Obblighi in materia di documentazione 1.   Gli enti dispongono di politiche e procedure che stabiliscono le modalità di calcolo delle variazioni teoriche conformemente agli del presente regolamento, che contengono una spiegazione delle modalità di calcolo delle variazioni teoriche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione per fattori di rischio modellizzabili e non modellizzabili. 2.   Nel definire le procedure per l’allineamento dei dati di cui all’ del presente regolamento, gli enti applicano entrambe le disposizioni seguenti: a) eseguono un raffronto tra le variazioni teoriche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione senza gli allineamenti di cui all’ del presente regolamento e le variazioni teoriche del valore del portafoglio dell’unità di negoziazione con gli allineamenti di cui all’ del presente regolamento e documentano tale raffronto; b) valutano l’effetto degli allineamenti sulle metriche dei test utilizzati per la valutazione dell’osservanza del requisito relativo all’assegnazione di profitti e perdite di cui agli del presente regolamento e documentano tale valutazione. 3.   Gli enti documentano gli eventuali aggiustamenti, effettuati conformemente all’ del presente regolamento, dei dati utilizzati come input per i fattori di rischio nell’ambito del calcolo delle variazioni teoriche del portafoglio dell’unità di negoziazione, nonché i motivi di tali aggiustamenti.
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Art. 15 Regolamento (UE) 2022/2059 — Obblighi in materia di documentazione | Portale Normativo