Art. 22
Codice
In vigore dal 30 mag 2022
Codice
1. La Commissione adotta atti delegati conformemente all' al fine di integrare il presente regolamento istituendo un codice che stabilisca:
a)
adeguati requisiti in materia di informazione per garantire che gli interessati e i titolari dei dati ricevano, prima di dare il consenso o l'autorizzazione all'altruismo dei dati, informazioni sufficientemente dettagliate, chiare e trasparenti sull'utilizzo dei dati, sugli strumenti per concedere e revocare la concessione del consenso o dell'autorizzazione, e sulle misure adottate per evitare l'utilizzo improprio dei dati condivisi con l'organizzazione per l'altruismo dei dati;
b)
adeguati requisiti tecnici e di sicurezza per garantire l'opportuno livello di sicurezza per la conservazione e il trattamento dei dati, nonché per gli strumenti per la concessione o la revoca del consenso o dell'autorizzazione;
c)
tabelle di marcia per la comunicazione con un approccio multidisciplinare per sensibilizzare i pertinenti portatori di interessi, in particolare i titolari dei dati e gli interessati che potrebbero condividere i loro dati, per quanto riguarda l'altruismo dei dati, la designazione in qualità di organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta nell'Unione e il codice stesso;
d)
raccomandazioni sulle norme di interoperabilità pertinenti.
2. Il codice di cui al paragrafo 1 è elaborato in stretta collaborazione con le organizzazioni per l'altruismo dei dati e i pertinenti portatori di interessi.
Storico versioni
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