Art. 23

Autorità competenti per la registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati

In vigore dal 30 mag 2022
Autorità competenti per la registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati 1.   Ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti responsabili del registro pubblico nazionale delle organizzazioni per l'altruismo dei dati riconosciute. Le autorità competenti per la registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati rispettano i requisiti di cui all'. 2.   Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione l'identità delle proprie autorità competenti per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati entro il 24 settembre 2023. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione ogni successiva modifica dell'identità di tali autorità competenti. 3.   L'autorità competente per la registrazione delle organizzazioni per l'altruismo dei dati di uno Stato membro svolge i propri compiti in collaborazione con la pertinente autorità per la protezione dei dati, qualora tali compiti siano connessi al trattamento dei dati personali, e con le pertinenti autorità settoriali dello Stato membro in questione.
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Art. 23 Regolamento (UE) 2022/868 — Autorità competenti per la registrazione di organizzazioni per l'altruismo dei dati | Portale Normativo