Art. 22 · Codice

Art. 22

Codice

In vigore dal 30 mag 2022
Codice 1.   La Commissione adotta atti delegati conformemente all' al fine di integrare il presente regolamento istituendo un codice che stabilisca: a) adeguati requisiti in materia di informazione per garantire che gli interessati e i titolari dei dati ricevano, prima di dare il consenso o l'autorizzazione all'altruismo dei dati, informazioni sufficientemente dettagliate, chiare e trasparenti sull'utilizzo dei dati, sugli strumenti per concedere e revocare la concessione del consenso o dell'autorizzazione, e sulle misure adottate per evitare l'utilizzo improprio dei dati condivisi con l'organizzazione per l'altruismo dei dati; b) adeguati requisiti tecnici e di sicurezza per garantire l'opportuno livello di sicurezza per la conservazione e il trattamento dei dati, nonché per gli strumenti per la concessione o la revoca del consenso o dell'autorizzazione; c) tabelle di marcia per la comunicazione con un approccio multidisciplinare per sensibilizzare i pertinenti portatori di interessi, in particolare i titolari dei dati e gli interessati che potrebbero condividere i loro dati, per quanto riguarda l'altruismo dei dati, la designazione in qualità di organizzazione per l'altruismo dei dati riconosciuta nell'Unione e il codice stesso; d) raccomandazioni sulle norme di interoperabilità pertinenti. 2.   Il codice di cui al paragrafo 1 è elaborato in stretta collaborazione con le organizzazioni per l'altruismo dei dati e i pertinenti portatori di interessi.
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