Art. 4

Valutazione della qualità del sistema di domanda geospaziale

In vigore dal 4 mag 2022
Valutazione della qualità del sistema di domanda geospaziale 1.   La valutazione annuale della qualità di cui all’articolo 69, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2116 verifica l’affidabilità delle informazioni contenute nella domanda geospaziale e la correttezza delle informazioni utilizzate ai fini dell’informativa sugli indicatori di cui all’ del regolamento (UE) 2021/2115. In particolare, la valutazione della qualità verifica la completezza e la correttezza delle informazioni precompilate nella domanda geospaziale, la completezza e la correttezza delle segnalazioni orientative fornite ai beneficiari durante la procedura di domanda e la tracciabilità di tutte le modifiche registrate nelle domande geospaziali dopo la loro presentazione. 2.   La valutazione della qualità comprende gli elementi seguenti: a) verifica che le informazioni utilizzate dallo Stato membro per precompilare la domanda geospaziale siano complete, corrette e aggiornate; b) verifica da parte dello Stato membro che la superficie dichiarata dal beneficiario per un intervento basato sulle superfici sia stata correttamente stabilita in relazione alle condizioni di ammissibilità applicabili; c) verifica che, nella misura del possibile, tutte le condizioni di ammissibilità degli interventi e, ove pertinente, i requisiti di condizionalità siano stati presi in considerazione per l’emissione di segnalazioni orientative da parte dello Stato membro ai beneficiari durante la procedura di domanda; d) verifica che tutte le modifiche apportate alla domanda geospaziale dopo la sua presentazione siano state registrate dallo Stato membro in modo da poter individuare se derivano da un sistema di monitoraggio delle superfici, da un’azione del beneficiario o da qualsiasi altra fonte. 3.   La valutazione della qualità di cui al paragrafo 2, lettere a), c) e d), è svolta mediante test informatici e riesecuzione della procedura di domanda su un campione rappresentativo di domande di aiuto. 4.   Per la verifica di cui al paragrafo 2, lettera b), la valutazione della qualità è svolta mediante visite in loco o analisi di immagini dello stesso anno civile e di qualità almeno equivalente a quella richiesta per la valutazione della qualità di cui all’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116. Tale verifica è svolta misurando la superficie dichiarata in relazione a un intervento sul campione selezionato per la valutazione della qualità del sistema di monitoraggio delle superfici di cui all’ del presente regolamento. 5.   Gli Stati membri provvedono affinché tutti gli interventi basati sulle superfici gestiti dal sistema integrato siano inclusi nei campioni di cui ai paragrafi 3 e 4 e verificati nel processo di valutazione della qualità. 6.   Qualora i risultati della valutazione qualitativa evidenzino carenze, lo Stato membro propone misure correttive adeguate.
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