Art. 3
Valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole
In vigore dal 4 mag 2022
Valutazione della qualità del sistema di identificazione delle parcelle agricole
1. Gli Stati membri svolgono annualmente la valutazione della qualità di cui all’articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116 ai fini del sostegno di base al reddito per la sostenibilità. La valutazione della qualità comprende gli elementi seguenti:
a)
la corretta quantificazione della superficie massima ammissibile;
b)
la percentuale e la distribuzione delle parcelle di riferimento per le quali la superficie massima ammissibile tiene conto di superfici non ammissibili o per le quali non tiene conto della superficie agricola;
c)
la presenza di parcelle di riferimento con difetti critici;
d)
la corretta classificazione della superficie agricola quale seminativo, prato permanente o coltura permanente in ciascuna parcella di riferimento;
e)
la percentuale di dichiarazioni di superficie per parcella di riferimento;
f)
la categorizzazione delle parcelle di riferimento per le quali la superficie massima ammissibile tiene conto di superfici non ammissibili, non tiene conto della superficie agricola o rivela un difetto critico;
g)
la percentuale di parcelle di riferimento oggetto di modifiche, accumulatesi nel corso del ciclo di aggiornamento periodico.
Gli Stati membri provvedono inoltre affinché tutte le richieste di aggiornamento del sistema di identificazione delle parcelle agricole siano presentate in modo da poter individuare se derivano dal sistema di monitoraggio delle superfici, dall’azione del beneficiario o da qualsiasi altra fonte.
2. Gli Stati membri svolgono la valutazione di cui al paragrafo 1 sulla base di un campione di parcelle di riferimento. Essi utilizzano dati che consentono di valutare la situazione effettiva in loco.
3. Qualora i risultati della valutazione qualitativa evidenzino carenze, lo Stato membro propone misure correttive adeguate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2022:1172:oj#art-3