Art. 2

Sistema di identificazione delle parcelle agricole

In vigore dal 4 mag 2022
Sistema di identificazione delle parcelle agricole 1.   Il sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116 funziona a livello di parcella di riferimento e comprende informazioni che consentono lo scambio di dati con la domanda di aiuto geospaziale di cui all’articolo 69 di detto regolamento e con il sistema di monitoraggio delle superfici di cui all’articolo 70 del medesimo regolamento. 2.   Ai fini del presente regolamento per «parcella di riferimento» si intende una superficie geograficamente delimitata avente un’identificazione unica nel sistema di identificazione delle parcelle agricole di cui all’articolo 68 del regolamento (UE) 2021/2116. Una parcella di riferimento contiene un’unità fondiaria che rappresenta una superficie agricola di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115. Se del caso, una parcella di riferimento contiene anche le superfici non agricole considerate ammissibili dagli Stati membri al sostegno per gli interventi basati sulle superfici di cui all’articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116. 3.   Le parcelle di riferimento fungono da base per sostenere i beneficiari nella presentazione di domande geospaziali per gli interventi basati sulle superfici di cui all’articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116. 4.   Gli Stati membri delimitano le parcelle di riferimento in modo da garantire che ciascuna parcella sia stabile nel tempo, misurabile e consenta la localizzazione unica e inequivocabile di ogni parcella agricola e unità fondiaria con superfici non agricole considerate ammissibili dagli Stati membri al sostegno per gli interventi basati sulle superfici di cui all’articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116, dichiarate annualmente. 5.   Gli Stati membri provvedono all’aggiornamento delle informazioni per tutte le parcelle di riferimento nel sistema di identificazione almeno una volta ogni tre anni. Inoltre ogni anno gli Stati membri tengono conto di tutte le informazioni disponibili derivanti dalla domanda geospaziale, dal sistema di monitoraggio delle superfici o da qualsiasi altra fonte affidabile. 6.   Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di identificazione delle parcelle agricole contenga le informazioni necessarie per estrarre i dati pertinenti ai fini della corretta redazione dell’informativa sugli indicatori di cui all’articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116. 7.   Nel sistema di identificazione, per ciascuna parcella di riferimento gli Stati membri devono almeno: a) determinare una superficie massima ammissibile ai fini degli interventi basati sulle superfici nell’ambito del sistema integrato. Al fine di determinare la superficie massima ammissibile, gli Stati membri detraggono dalla parcella, ove possibile, gli elementi non ammissibili mediante delimitazione. Gli Stati membri definiscono preventivamente i criteri e le procedure utilizzati per valutare, quantificare e, se del caso, delimitare le parti ammissibili e non ammissibili della parcella. Nel determinare la superficie massima ammissibile gli Stati membri possono fissare un margine ragionevole per una corretta quantificazione, al fine di tener conto della configurazione e delle condizioni della parcella; b) identificare la superficie agricola di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115. Se del caso gli Stati membri garantiscono, mediante delimitazione, la distinzione della superficie agricola in seminativi, colture permanenti e prati permanenti, quale determinata conformemente all’, paragrafo 3, di detto regolamento, anche quando essi formano sistemi agroforestali su tale superficie; c) registrare tutte le informazioni pertinenti per quanto riguarda i prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili e qualora gli Stati membri decidano di applicare coefficienti di riduzione fissi per determinare la superficie considerata ammissibile, come previsto all’, paragrafo 4, lettera b), terzo comma, del regolamento (UE) 2021/2115; d) includere elementi caratteristici e/o impegni che siano pertinenti ai fini dell’ammissibilità degli interventi basati sulle superfici e per i requisiti di condizionalità e che siano stabili nel tempo. Tali informazioni sono registrate come attributi o livelli nel sistema di identificazione delle parcelle agricole e devono essere riportate almeno le indicazioni seguenti: i) l’ubicazione di torbiere o zone umide, se del caso, conformemente alla norma BCAA 2 di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115; ii) il tipo e l’ubicazione degli elementi caratteristici del paesaggio sulla parcella pertinenti ai fini della condizionalità o degli interventi di cui all’articolo 65, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/2116; e) se del caso, determinare l’ubicazione e le dimensioni degli elementi caratteristici del paesaggio ai sensi della norma BCAA 8 di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 pertinenti ai fini della percentuale minima della superficie agricola destinata a superfici o elementi non produttivi; f) determinare se le parcelle sono ubicate in zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici di cui all’articolo 71 del regolamento (UE) 2021/2115 o se si applicano gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori di cui all’articolo 72 del medesimo regolamento; g) determinare se le parcelle sono ubicate in zone Natura 2000, in zone oggetto della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), se sono ubicate su terreni agricoli autorizzati per la coltivazione di cotone ai sensi dell’articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, su superfici utilizzate nell’ambito delle pratiche locali tradizionali di cui all’, paragrafo 3, lettera c), secondo comma, punto i), di detto regolamento, su superfici coperte da prati permanenti indicati come sensibili dal punto di vista ambientale ai sensi della norma BCAA 9 di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2021/2115 o in zone oggetto della direttiva 92/43/CEE del Consiglio (7) o della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8). 8.   Per gli interventi relativi all’attività silvicola che beneficiano di un sostegno a norma degli articoli 70 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri possono istituire sistemi alternativi adeguati per l’identificazione univoca dei terreni che beneficiano del sostegno qualora tali terreni siano coperti da foreste. 9.   Il sistema d’informazione geografica funziona sulla base di un sistema nazionale di coordinate conforme alla definizione contenuta nella direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) che permette la misurazione standardizzata e l’identificazione univoca delle parcelle agricole in tutto lo Stato membro interessato. Qualora vengano utilizzati diversi sistemi di coordinate, tali sistemi sono reciprocamente esclusivi e ciascuno di essi garantisce la coerenza tra gli elementi di informazione che si riferiscono alla stessa ubicazione.
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