Art. 2

Definizioni

In vigore dal 16 feb 2022
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1) «indice di riferimento critico»: indice di riferimento critico ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2016/1011; 2) «indice di riferimento di paesi terzi»: indice di riferimento il cui amministratore è ubicato al di fuori dell’Unione.
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