Art. 3
Commissioni di riconoscimento e commissioni di autorizzazione
In vigore dal 16 feb 2022
Commissioni di riconoscimento e commissioni di autorizzazione
1. L’amministratore di un indice di riferimento stabilito in un paese terzo che presenta domanda di riconoscimento a norma dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2016/1011 paga una commissione di riconoscimento pari a 40 000 EUR.
2. L’amministratore di un indice di riferimento critico che presenta domanda di autorizzazione a norma dell’articolo 34 del regolamento (UE) 2016/1011 paga una commissione per la presentazione della domanda pari a 250 000 EUR.
3. La commissione di autorizzazione e la commissione di riconoscimento sono pagate al momento della presentazione della domanda, previa ricezione della nota di addebito dell’ESMA.
4. In caso di domande ricevute dalle autorità nazionali competenti dopo il 1o ottobre 2021 e trasmesse all’ESMA, le commissioni di riconoscimento sono pagate all’inizio del 2022.
5. Le commissioni di riconoscimento e le commissioni di autorizzazione non sono rimborsate.
Storico versioni
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