Art. 2
Definizioni
In vigore dal 16 feb 2022
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
1)
«indice di riferimento critico»: indice di riferimento critico ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2016/1011;
2)
«indice di riferimento di paesi terzi»: indice di riferimento il cui amministratore è ubicato al di fuori dell’Unione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg_del:2022:805:oj#art-2