Art. 11
Disposizioni transitorie
In vigore dal 16 feb 2022
Disposizioni transitorie
1. L’ non si applica agli amministratori di indici di riferimento critici e di indici di riferimento di paesi terzi già autorizzati o riconosciuti dalle autorità nazionali competenti prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.
2. In deroga all’, paragrafo 1, nel caso in cui il presente regolamento entri in vigore dopo il terzo mese del 2022, le commissioni annuali di vigilanza per il 2022 applicabili agli amministratori di indici di riferimento soggetti alla vigilanza dell’ESMA sono dovute entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura dell’ESMA.
3. Ai fini del calcolo di cui all’, paragrafo 2, delle commissioni annuali di vigilanza applicabili agli amministratori di indici di riferimento soggetti alla vigilanza dell’ESMA per l’anno 2022, in deroga all’, paragrafo 2, lettere da a) a d), il fatturato applicabile si basa provvisoriamente sui ricavi generati nel 2021. Quando il bilancio sottoposto a revisione nel corso del 2021 è disponibile, gli amministratori degli indici di riferimento lo presentano all’ESMA senza indugio. L’ESMA ricalcolerà le commissioni annuali di vigilanza nel corso del 2021 sulla base del bilancio sottoposto a revisione contabile e presenterà una fattura finale per la differenza a ciascun amministratore di indici di riferimento.
Storico versioni
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