Art. 10

Rimborso delle autorità nazionali competenti

In vigore dal 16 feb 2022
Rimborso delle autorità nazionali competenti 1.   In caso di delega di compiti da parte dell’ESMA alle autorità nazionali competenti, solo l’ESMA addebita la commissione di riconoscimento e le commissioni annuali di vigilanza agli amministratori di paesi terzi e agli amministratori di indici di riferimento critici. 2.   L’ESMA rimborsa all’autorità nazionale competente i costi effettivi sostenuti per il lavoro svolto a norma del regolamento (UE) 2016/1011 con un importo che soddisfi le seguenti condizioni: a) l’importo è concordato dall’ESMA e dall’autorità competente prima che abbia luogo la delega di compiti; b) l’importo è inferiore all’importo totale delle commissioni di vigilanza pagate all’ESMA dagli amministratori di indici di riferimento pertinenti.
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Rimborso delle autorità nazionali competenti (Art. 10 Regolamento (UE) 2022/805) — Testo vigente | Portale Normativo