Art. 8

Pagamento delle commissioni per la presentazione della domanda e per l’autorizzazione

In vigore dal 16 feb 2022
Pagamento delle commissioni per la presentazione della domanda e per l’autorizzazione 1.   Le commissioni per la presentazione della domanda, l’autorizzazione o la proroga dell’autorizzazione sono dovute al momento della presentazione della domanda da parte dell’amministratore di indici di riferimento e sono pagate per intero entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura da parte dell’ESMA. 2.   L’ESMA non rimborsa le commissioni agli amministratori di indici di riferimento che decidano di ritirare la domanda di autorizzazione.
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Pagamento delle commissioni per la presentazione della domanda e per l’autorizzazione (Art. 8 Regolamento (UE) 2022/805) — Testo vigente | Portale Normativo