Art. 9

Riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento

In vigore dal 16 feb 2022
Riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento 1.   Gli importi risultanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie e dalle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento riscossi dall’ESMA restano su un conto fruttifero aperto dall’ESMA fino al momento in cui le sanzioni diventano definitive. Qualora riscuota in parallelo più sanzioni amministrative pecuniarie o sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento, l’ESMA provvede affinché siano depositate in conti o sottoconti distinti. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento pagate non sono iscritte nel bilancio dell’ESMA né registrate come disponibilità di bilancio. 2.   Una volta che l’ESMA abbia appurato che le sanzioni amministrative pecuniarie o le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento sono ormai definitive dopo l’esperimento di tutte le possibili contestazioni giuridiche, il funzionario contabile trasferisce alla Commissione gli importi in questione e gli eventuali interessi maturati. Gli importi sono quindi iscritti nel bilancio delle entrate dell’Unione. 3.   L’ESMA riferisce periodicamente alla Commissione in merito all’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento inflitte e al loro stato.
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Riscossione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento (Art. 9 Regolamento (UE) 2022/804) — Testo vigente | Portale Normativo