Art. 8
Termini di prescrizione per l’applicazione di sanzioni
In vigore dal 16 feb 2022
Termini di prescrizione per l’applicazione di sanzioni
1. La facoltà dell’ESMA di applicare le decisioni adottate a norma degli articoli 48 sexies e 48 octies del regolamento (UE) 2016/1011 è soggetta a un termine di prescrizione di cinque anni.
2. Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 è calcolato dal giorno successivo a quello in cui la decisione diventa definitiva.
3. Interrompono il termine di prescrizione per l’applicazione di sanzioni:
a)
la notifica dell’ESMA alla persona interessata dal procedimento di una decisione che modifica l’importo originario della sanzione amministrativa pecuniaria o della sanzione per la reiterazione dell’inadempimento;
b)
un’azione dell’ESMA o di un’autorità di uno Stato membro che agisce su richiesta dell’ESMA a norma dell’articolo 48 quaterdecies del regolamento (UE) 2016/1011, volta a dare esecuzione al pagamento o ai termini e alle condizioni del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o della sanzione per la reiterazione dell’inadempimento.
4. Ciascuna interruzione di cui al paragrafo 3 comporta il riavvio del termine di prescrizione.
5. Il termine di prescrizione per l’applicazione di sanzioni è sospeso:
a)
durante il periodo concesso per il pagamento;
b)
fintantoché l’esecuzione del pagamento è sospesa in pendenza di una decisione della commissione di ricorso dell’ESMA, in conformità all’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1095/2010, e della Corte di giustizia dell’Unione europea, in conformità all’articolo 48 duodecies del regolamento (UE) 2016/1011.
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Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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