Art. 7

Termini di prescrizione per l’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento

In vigore dal 16 feb 2022
Termini di prescrizione per l’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento 1.   Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento inflitte agli amministratori di indici di riferimento e ad altre persone oggetto delle indagini sono soggette a un termine di prescrizione di cinque anni. 2.   Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 decorre dal giorno successivo a quello in cui la violazione è commessa. In caso di violazioni continuative o reiterate, tale termine di prescrizione decorre dal giorno in cui la violazione cessa. 3.   Qualsiasi azione intrapresa dall’ESMA o dall’autorità nazionale competente che agisca su richiesta dell’ESMA conformemente all’articolo 48 quaterdecies del regolamento (UE) 2016/1011 ai fini delle indagini o dei procedimenti relativi a una violazione del titolo VI del regolamento (UE) 2016/1011 interrompe il termine di prescrizione per l’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento. Il termine di prescrizione è interrotto con effetto dalla data in cui l’azione è notificata agli amministratori degli indici di riferimento o alla persona oggetto delle indagini in ordine a una violazione del regolamento (UE) 2016/1011. 4.   Ciascuna interruzione di cui al paragrafo 3 comporta il riavvio del termine di prescrizione. Il termine di prescrizione scade al più tardi il giorno in cui giunge a compimento un periodo di durata doppia rispetto al termine di prescrizione senza che l’ESMA abbia imposto alcuna sanzione amministrativa pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell’inadempimento. Detto periodo è prorogato della durata della sospensione della prescrizione a norma del paragrafo 5. 5.   Il termine di prescrizione per l’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e di sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento è sospeso fintantoché la decisione dell’ESMA sia oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla commissione di ricorso di cui all’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea, ai sensi dell’articolo 48 duodecies del regolamento (UE) 2016/1011.
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