Art. 5
Norme procedurali per le decisioni provvisorie sulle misure di vigilanza
In vigore dal 16 feb 2022
Norme procedurali per le decisioni provvisorie sulle misure di vigilanza
1. In deroga all’, paragrafi 4, 5 e 6, e all’, paragrafi 1 e 4, la procedura di cui al presente articolo si applica quando l’ESMA adotta decisioni provvisorie a norma dell’articolo 38 terdecies, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 600/2014.
2. Se decide che una persona oggetto delle indagini ha commesso una o più violazioni degli obblighi di cui all’articolo 38 octies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 e adotta una decisione provvisoria con cui sono imposte misure di vigilanza a norma dell’articolo 38 octies del regolamento (UE) n. 600/2014, l’ESMA notifica immediatamente tale decisione provvisoria alla persona sottoposta alla stessa.
L’ESMA fissa un termine di almeno quattro settimane entro il quale la persona sottoposta alla decisione provvisoria può presentare osservazioni scritte su tale decisione. L’ESMA non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute oltre la scadenza di tale termine.
Su richiesta, l’ESMA concede alla persona sottoposta alla decisione provvisoria l’accesso al fascicolo. I documenti del fascicolo consultati sono usati soltanto ai fini di procedimenti giudiziari o amministrativi concernenti l’applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014.
L’ESMA può invitare a un’audizione la persona sottoposta alla decisione provvisoria. La persona sottoposta alla decisione provvisoria può essere assistita da un difensore di sua scelta. Le audizioni non sono pubbliche.
3. L’ESMA adotta una decisione definitiva il prima possibile dopo l’adozione della decisione provvisoria.
Se, dopo aver sentito la persona sottoposta alla decisione provvisoria, l’ESMA reputa che tale persona abbia violato le disposizioni di cui all’articolo 38 octies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, l’Autorità adotta una decisione di conferma che impone una o più misure di vigilanza di cui all’articolo 38 octies del regolamento (UE) n. 600/2014. L’ESMA notifica immediatamente tale decisione alla persona sottoposta alla decisione provvisoria.
4. Se l’ESMA adotta una decisione definitiva che non conferma la decisione provvisoria, quest’ultima viene considerata abrogata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2022:803:oj#art-5