Art. 7
Termini di prescrizione per l’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento
In vigore dal 16 feb 2022
Termini di prescrizione per l’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento
1. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento inflitte ai DRSP e ad altre persone oggetto delle indagini sono soggette a un termine di prescrizione di cinque anni.
2. Il termine di prescrizione di cui al paragrafo 1 decorre dal giorno successivo a quello in cui la violazione è commessa. In caso di violazioni continuative o reiterate, tale termine di prescrizione decorre dal giorno in cui la violazione cessa.
3. Qualsiasi azione intrapresa dall’ESMA o dall’autorità nazionale competente che agisca su richiesta dell’ESMA conformemente all’articolo 38 sexdecies del regolamento (UE) n. 600/2014 ai fini delle indagini o dei procedimenti relativi a una violazione degli obblighi di cui all’articolo 38 octies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, interrompe il termine di prescrizione per l’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento. Il termine di prescrizione è interrotto con effetto dalla data in cui l’azione è notificata al DRSP o alla persona oggetto delle indagini in ordine a una violazione degli obblighi di cui all’articolo 38 octies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014.
4. Ciascuna interruzione di cui al paragrafo 3 comporta il riavvio del termine di prescrizione. Il termine di prescrizione scade al più tardi il giorno in cui giunge a compimento un periodo di durata doppia rispetto al termine di prescrizione senza che l’ESMA abbia imposto alcuna sanzione amministrativa pecuniaria o sanzione per la reiterazione dell’inadempimento. Detto periodo è prorogato della durata della sospensione della prescrizione a norma del paragrafo 5.
5. Il termine di prescrizione per l’imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e di sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento è sospeso fintantoché la decisione dell’ESMA sia oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla commissione di ricorso di cui all’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) o sia soggetta a controllo della Corte di giustizia dell’Unione europea a norma dell’articolo 38 quaterdecies del regolamento (UE) n. 600/2014.
Storico versioni
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