Art. 4
Norme procedurali nei procedimenti per violazione dinanzi all’ESMA in materia di sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento
In vigore dal 16 feb 2022
Norme procedurali nei procedimenti per violazione dinanzi all’ESMA in materia di sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento
1. Prima di adottare una decisione che impone una sanzione per la reiterazione dell’inadempimento a norma dell’articolo 38 decies del regolamento (UE) n. 600/2014, l’ESMA trasmette una sintesi delle conclusioni alla persona interessata dal procedimento in cui espone i motivi dell’imposizione di tale sanzione e il relativo importo per ogni giorno di inadempimento. La sintesi delle conclusioni fissa un termine di almeno quattro settimane entro il quale la persona oggetto del procedimento può presentare osservazioni scritte. L’ESMA non è tenuta a prendere in considerazione le osservazioni scritte pervenute dopo la scadenza del termine fissato per la decisione sulla sanzione per la reiterazione dell’inadempimento.
2. Non sono più inflitte sanzioni per la reiterazione dell’inadempimento una volta che il DRSP o la persona interessata dal procedimento si siano conformati alla pertinente decisione di cui all’articolo 38 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014.
3. La decisione di cui all’articolo 38 decies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014 indica la base giuridica e le motivazioni della decisione nonché l’importo e la data d’inizio della sanzione per la reiterazione dell’inadempimento.
4. L’ESMA può invitare a un’audizione la persona interessata dal procedimento. La persona interessata dal procedimento può essere assistita da un difensore di sua scelta. Le audizioni non sono pubbliche.
Storico versioni
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